Allegato n. 10 (articoli 34 e 35) - Determinazione dei
diritti amministrativi e dei contributi di cui,
rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice
Art. 1. Diritti amministrativi
1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di
cui al comma 1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese
titolari di autorizzazione generale per l'installazione e
la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese
quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese
titolari di autorizzazione generale per l'offerta del
servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione
di quello offerto in luoghi presidiati mediante
apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte
telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo
annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione
generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a
quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere
versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso
di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31
dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti
importi:
a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di
comunicazioni:
1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;
2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a
10 milioni di abitanti: 64.000 euro;
3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1
milione di abitanti: 32.000 euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti:
17.000 euro;
5) per le imprese che erogano il servizio
prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore
a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli
utenti e' calcolato sul quantitativo delle linee attivate a
ciascun utente finale;
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